Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

PREMESSA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerato quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Ai sensi dell’articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi all’ingiunzione di pagamento europea.

(5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.

(6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.

(8) I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.

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(1) GU C 221 dell’ 8.9.2005, pag. 77.
(2) Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2006.
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.

(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.

(12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un’ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l’esigenza di garantire l’accesso alla giustizia.

(13) Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.

(14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.

(15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.

(16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l’esame.

(17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.

(18) L’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l’importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell’ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.

(19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell’ambito della procedura relativa all’ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all’osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell’ingiunzione di pagamento europea.

(20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall’assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.

(21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea.

(22) L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un’altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

(24) L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.

(25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda.

(26) Le spese di giudizio di cui all’articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un’entità diversa dal giudice.

(27) Un’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione. La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l’ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare le norme minime stabilite dall’articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall’articolo 23.

(28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (1). Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l’ingiunzione di pagamento europea.

(29) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(31) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE

REGOLAMENTO

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento intende

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,

e

b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se

i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito,

o

ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3
Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

Articolo 4
Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 5
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «Stato membro d’origine»: lo Stato membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento europea;

2. «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel quale è richiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea;

3. «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l’ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;

4. «giudice d’origine»: il giudice che emette l’ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 6
Competenza giurisdizionale

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 7
Domanda d’ingiunzione di pagamento europea

1. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’Allegato I.

2. Nella domanda sono indicati:

a) il nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

d) il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

e

g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell’articolo 3.

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine.

4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell’articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto.

Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l’ingiunzione.

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine.

6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1). Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d’origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d’origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

(1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

Articolo 8
Esame della domanda

Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.

Articolo 9
Completamento e rettifica della domanda

1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell’Allegato II.

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.

Articolo 10
Modifica della domanda

1. Se le condizioni di cui all’articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell’Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d’ingiunzione di pagamento europea per l’importo specificato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un’ingiunzione di pagamento europea conformemente all’articolo 12, per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 11
Rigetto della domanda

1. Il giudice rigetta la domanda se:

a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;

oppure

b) il credito è manifestamente infondato;

oppure

c) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2;

oppure

d) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell’articolo 10.

Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell’Allegato IV.

2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.

3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 12
Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V.

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.

2. L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A.

3. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a) pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

oppure

b) opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

4. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

a) l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

b) l’ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

5. Il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13
Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto

L’ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;

b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notifica;

c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

Articolo 14
Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto

1. L’ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, presso l’indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del convenuto;

b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;

c) deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;

d) deposito dell’ingiunzione presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell’atto o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d’origine;

f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:

a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:

i) la forma di notifica, e

ii) la data in cui è stata effettuata, e

iii) se l’ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,

oppure

b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15
Notifica ad un rappresentante

La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.

Articolo 16
Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea

1. Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2. Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine.

5. L’opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l’opposizione è firmata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE.

Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d’origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d’origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 17
Effetti della presentazione di un’opposizione

1. Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d’ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.

2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.

3. Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.

Articolo 18
Forza esecutiva

1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell’articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine.

3. Il giudice trasmette al ricorrente l’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

Articolo 19
Abolizione dell’exequatur

L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 20
Riesame in casi eccezionali

1. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i) l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

e

ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla.

Articolo 21
Esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Un’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. Per l’esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’applicazione della legge di tale Stato membro:

a) una copia dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d’origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità, e

b) ove richiesto, una traduzione dell’ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l’ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22
Rifiuto dell’esecuzione

1. Su istanza del convenuto l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l’ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:

a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione, e

c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d’origine.

2. L’esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest’ultimo abbia versato al ricorrente l’importo previsto nell’ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso l’ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23
Limitazione o sospensione dell’esecuzione

Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Articolo 24
Assistenza legale

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:

a) né per il ricorrente relativamente all’ingiunzione di pagamento europea,

b) né per il convenuto relativamente all’opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 25
Spese di giudizio

1. Le spese di giudizio combinate dell’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 26
Rapporto con le norme processuali nazionali

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

Articolo 27
Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1).

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

Articolo 28
Informazioni relative alle spese di notifica e all’esecuzione

Gli Stati membri collaborano nell’informare i cittadini e gli ambienti professionali circa:

a) le spese di notifica dei documenti, e

b) le autorità competenti per l’esecuzione, ai fini dell’applicazione degli articoli 21, 22 e 23, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 (2).

(2) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Articolo 29
Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue

1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i giudici competenti ad emettere l’ingiunzione di pagamento europea;

b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20;

c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell’ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici;

d) le lingue accettate in virtù dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 30
Modifiche degli allegati

I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 31
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32
Riesame

Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e una valutazione d’impatto estesa per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d’ingiunzione di pagamento degli Stati membri.

La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 33
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal 12 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN