Regolamento attuativo del Codice delle assicurazioni

D.P.R.18 luglio 2006, n. 254. Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private. (Gazzetta Ufficiale, Serie gen. – n. 199 del 28 agosto 2006)
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all’articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 del codice.
Art. 2.
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice.
Art. 4.
(Veicoli immatricolati all’estero)
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese
che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
Art. 5.
(Modalità della richiesta di risarcimento)
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.
3. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
Art. 6.
(Contenuto della richiesta)
1. Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
2. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Art. 7.
(Integrazione e regolarizzazione della richiesta)
1. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9, invita il
danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Art. 8.
(Determinazioni dell’impresa)
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Art. 9.
(Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati)
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
Art. 10.
(Accesso telematico)
1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l’impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall’articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell’altro veicolo.
Art. 11.
(Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto)
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione previsto dall’articolo 3, l’impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del responsabile qualora quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12.
(Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti)
1. L’impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all’allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Art. 13.
(Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto)
1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
3. L’attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell’ISVAP;
c) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
d) un esperto in scienze statistiche ed
attuariali;
e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti.
L’esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell’ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.
Art. 14.
(Benefici derivanti agli assicurati)
1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.
Art. 15.
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.